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dic 21

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martedì 21 dicembre 2010  RssIcon

Fondo Green Economy

Comitato di Investimento del Fondo
Il Comitato di Investimento è l'organismo regionale abilitato ad attuare gli indirizzi strategici definiti dalla Giunta regionale, cui il Gestore è tenuto ad attenersi negli interventi.

Mauro Terzoni  mauro.terzoni@regione.marche.it 
Rolando Amici  rolando.amici@regione.marche.it 
Fabio Montanini  fabio.montanini@regione.marche.it
 

Soggetto gestore
R.T.I. Unicredit Banca di Roma Spa
Unicredit Mediocredito Centrale Spa

UNICREDIT
 Per presentare la domanda al fondo
 collegati al sito
 del Gestore MedioCredito Centrale

 

 

PDF Scarica le disposizioni attuative - Aggiornate con Decreto n. 47 Del 15/03/2011
PDF Scarica il depliant
PDF Scarica la scheda sintetica del bando

Contribuisci all'individuazione di eventuali problematiche e predisposizioni di modifica del bando rispondendo al questionario scaricabile di seguito. Invialo poi tramite email all'indirizzo fabio.travagliati@regione.marche.it.

PDF Scarica il questionario

 

Per informazioni contattare il gestore MedioCredito Centrale Spa:

Pier Paolo Proietti 0647913214
Fabio Ciabatti 0647912446

 

GENERALE

D: A seguito della presa visione del bando in oggetto, sono a richiederLe alcune delucidazioni in merito al progetto per il quale richiedere la concessione di garanzia.
In particolare vorrei sapere se ci sono dei criteri sulla base del quale predisporre la presentazione del progetto.
Immagino, infatti, che in fase di completamento del modulo di ammissione, si debba fornire una descrizione del progetto per il quale si presenta la richiesta. 
In questo modo è possibile delineare in modo preciso l'intervento e circoscriverlo esattamente nell'ambito dell'efficienza energetica o delle fonti rinnovabili.
R: Siamo nella fase di predisposizione della modulistica necessaria a presentare la richiesta di garanzia al Fondo. Dal 2 agosto nel sito del soggetto Gestore. Nel Bando è scritto l'indirizzo Internet. Nel frattempo si valuti attentamente la parte VII relativa ai criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese.

 

 

 

Intervento A) GARANZIA PER INVESTIMENTI IN FONTI RINNOVABILI

D: E' possibile presentare più richieste di garanzia al Fondo, da parte di più imprese appartenenti ad uno stesso gruppo industriale?
R: Ferme restando le limitazioni previste dalla normativa in termini di requisiti soggetti per l'accesso alla garanzia, la normativa non prevede limitazioni in tal senso. Si ricorda che la normativa prevede: "I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all’intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore a dieci milioni di euro (10.000.000,00 Euro)".

 

D: Se due imprese appartenenti ad un stesso gruppo industriale volessero presentare richiesta di garanzia al Fondo congiuntamente possono effettuarlo?
R: La normativa prevede che possono accedere alla garanzia del Fondo "le PMI anche associate, con la partecipazione al massimo di una grande impresa. Il raggruppamento può assumere la seguente forma : Contratto di rete, Consorzio, Associazione Temporanea di Impresa (ATI)". Resta esclusa la possibilità di presentare richiesta di garanzia da parte di grandi imprese singole.

 

D: Cosa si intende per "I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore a dieci milioni di euro (10.000.000,00 Euro)" ?
R: Che potranno essere concesse garanzie, a favore di una singola impresa fino a concorrenza dell'importo massimo garantito di euro 10 milioni. Ai fini della verifica dell'ammontare massimo si terrà conto di eventuali altre garanzie prestate dal Fondo, andando a verificare l'effettivo impegno nei confronti della singola impresa, quindi al netto di eventuali quote di capitale di finanziamento già rimborsate. 

 

Intervento B) GARANZIA PER INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA

In riferimento al paragrafo 2.2 terzo pallino del capitolo IV si chiarisce che una singola impresa ESco può ricevere la garanzia su contratti di finanziamento relativi a più richieste per PMI differenti.

 

D: Nel caso di raggruppamento di PMI realizzato con Consorzio start-up, la valutazione del merito di credito sarà effettuata sul bilancio previsionale dello stesso o sui bilanci delle PMI consorziate?

R:La normativa prevede: “Le imprese Start up (ovvero quelle che sono costituite o hanno iniziato l’attività non oltre tre anni prima la data di richiesta di ammissione al fondo) non utilmente valutabili sulla base dei due ultimi bilanci approvati, verranno valutate sulla base di un bilancio previsionale almeno triennale.” Nel caso in esame la valutazione verrà effettuata sull’impresa Consorzio Start up.

 

D: Nel caso di raggruppamento di PMI realizzato con A.T.I., nella valutazione del merito di credito delle singole imprese, il termine maggioranza si riferisce al numero delle partecipanti al raggruppamento o alla somma delle quote di partecipazione allo stesso?

R: Il termine maggioranza delle imprese è riferito al numero dei partecipanti.

 

D: Relativamente al requisito di cui al paragrafo 2,2 terzo pallino (essere accreditati come ESCO presso l’AEEG, possedere l’iscrizione SOA – OG9 o superiore, possedere l’iscrizione SOA OG11 o superiore), è sufficiente soddisfare almeno una delle tre condizioni o è necessario soddisfarle tutte? Cosa sta ad indicare l’espressione “o superiore”?

R: E’ necessario essere accreditati come ESCO e possedere in alternativa l’iscrizione SOA –OG9 o SOA – OG11. L’espressione “o superiore” è un refuso delle disposizioni.

 

D: Come vengono garantiti i finanziamenti con durata superore a 36 mesi?

R: La normativa prevede: “Nei limiti di durata del finanziamento, la garanzia ha durata massima pari a 36 mesi; dalla data di concessione del finanziamento nel caso di finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi, dalla data di erogazione del finanziamento nel caso di finanziamenti di durata superiore a 18 mesi.” Salvo quanto disposto dal punto 4.4 delle disposizioni, la normativa non pone vincoli su eventuali ulteriori garanzie sul finanziamento.

 

 


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